La vicenda
La vicenda trae origine dall’azione avviata in sede civile, con la quale veniva disposta la revisione in aumento dell’assegno di divorzio posto a carico dell’ex coniuge in favore dell’altro.
A seguito del pagamento, in un’unica soluzione, dell’importo rivalutato, la contribuente lo esponeva nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2008, quale periodo di effettivo incasso.
In seguito, la contribuente richiedeva all’Agenzia delle Entrate di applicare sull’importo il regime di tassazione separata e di ottenere il rimborso delle imposte versate in eccesso.
L’Agenzia delle Entrate rigettava la richiesta; conseguentemente, la contribuente proponeva impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, la quale rigettava il ricorso.
Con sentenza n. 2036 del 9 dicembre 2014, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Veneto, in riforma della sentenza impugnata, riteneva che gli importi arretrati, versati in un’unica soluzione, avrebbero dovuto essere assoggettati a IRPEF soltanto se pagati alla naturale scadenza. Invece, posto che l’art. 17 TUIR richiama genericamente l’art. 50 che, a sua volta, richiama l’art. 10 TUIR, nella nozione di assegni periodici di cui all’art. 10 TUIR sono inclusi anche gli assegni c.d. divorzili.
L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza d’appello dinanzi alla Corte di Cassazione.
La decisione
La Suprema Corte ha ritenuto che la Corte di Secondo Grado ha fatto buon governo dei principi giuridici al caso in esame, avendo rilevato che il versamento da parte dell’ex coniuge in un’unica soluzione era riferito ad arretrati su assegni e non alla corresponsione di una somma una tantum.
Inoltre, il Supremo Collegio, concordemente a quanto affermato dalla Corte di Secondo Grado, ritiene che il richiamo dell’art. 17 TUIR all’art. 50 (che, a sua volta, richiama l’art. 10 TUIR, tra cui anche la lett. c) in tema di assegni periodici) determina che alla corresponsione del versamento di arretrati di assegni divorzili si applichi il regime, più favorevole, della tassazione separata.
La Corte ha, dunque, enunciato il seguente principio “È applicabile la tassazione separata per gli arretrati dell’assegno divorzile, secondo quanto stabilito dall’art. 17 TUIR che prevede la tassazione separata per gli emolumenti riferibili ad anni precedenti, percepiti per sentenze, accordi collettivi o altri fatti estranei alla volontà delle parti, ma esclude la possibilità di scelta dell’anno d' imposta cui fare riferimento.
Tramite rimando all’art. 47 (ora 50) del medesimo testo che rimanda, a sua volta, all’art. 10 TUIR vengono assimilati a tali proventi da lavoro dipendente gli assegni di mantenimento del coniuge (non dei figli) fissati a seguito di provvedimento di separazione o divorzio”.