La vicenda
La vicenda trae origine dall’impugnazione di una delibera condominiale assunta con il voto determinate di un condomino, il cui appartamento era stato oggetto di espropriazione forzata, proposta da parte dei condomini dissenzienti.
Il Tribunale di Treviso rigettava l’impugnazione e la Corte di Appello di Venezia confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte di Appello è stato proposto dai condomini dissenzienti ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione sostenendo che la sentenza di appello era erronea per avere il Giudice ritenuto che il condomino, il cui appartamento era stato pignorato anteriormente alla data dell’assemblea condominiale, fosse legittimato a partecipare all’assemblea condominiale e ad esprimere il proprio voto, nonostante il Giudice dell’esecuzione avesse nominato un custode dell’immobile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso sul presupposto che ai sensi dell’art. 1136 c.c. i proprietari dei piani o delle porzioni di piano di cui si compone l’edificio condominiale, i c.d. condomini, sono legittimati a partecipare all’assemblea e ad esprimere in essa il proprio voto, salva la loro facoltà di farsi rappresentare in assemblea da parte di persona munita di delega scritta.
Inoltre, ai sensi dell’art. 586 c.p.c., richiamato dall’art. 590 c.p.c., la proprietà dell’immobile sottoposto ad esecuzione forzata si trasferisce dal debitore all’aggiudicatario o assegnatario soltanto con la pronuncia del decreto di trasferimento.
Conseguentemente, nel caso in cui l’immobile sottoposto ad esecuzione forzata faccia parte di un edificio condominiale il condomino mantiene la legittimazione a partecipare ed esprimere il proprio voto nell’assemblea condominiale sulla base della propria quota di spettanza fino alla pronuncia del decreto di trasferimento dell’immobile.
Sulla base di tale motivazione, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto “Qualora l’immobile staggito sia ricompreso in un edificio condominiale, il debitore esecutato conserva la legittimazione a partecipare all'assemblea e alle relative deliberazioni, per la quota millesimale di sua spettanza, fino a quando non sia stato emesso il decreto traslativo, essendo detta legittimazione collegata allo status di condomino, e quindi alla titolarità del diritto dominicale sull'immobile medesimo. Nell’ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione, avvalendosi del potere attribuitogli dall’art. 559 c.p.c., comma 2 - nel testo, applicabile ratione temporis, vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal d.lg. n. 149 del 2022, nomini custode dell’immobile pignorato una persona diversa dal debitore, in assenza di un’espressa previsione normativa ad hoc, e salvo che il giudice dell’esecuzione abbia fornito sul punto specifiche istruzioni operative, contenute nel provvedimento di nomina del custode o in altro successivo, la partecipazione alle assemblee condominiali non può ritenersi inclusa fra i compiti dell’ausiliario”.