Nullità delle polizze Unit-Linked

La vicenda

La vicenda trae origine dall’impugnazione proposta da un contraente delle polizze assicurative Unit-Linked sottoscritte con l’impresa di assicurazione i cui prodotti prevedevano (i) che i premi versati dal sottoscrittore sarebbero stati investiti nelle linee di investimento del “fondo personale” scelte dal contraente sulla base della propria propensione al rischio e del periodo di tempo per il quale desiderava mantenere l’investimento, (ii) la consegna di schede tecniche del prodotto che illustravano i vantaggi dell’investimento, tra i quali la corresponsione di un dividendo annuo del 5% pagato mediante un riscatto parziale, la bassa volatilità dell’investimento di natura non azionaria, la protezione del capitale investito, la cui quota minima doveva essere di € 25.000,00.
La contraente domandava, in seguito, all’impresa di assicurazione il riscatto delle polizze, appurando in tale occasione l’impossibilità della liquidazione delle polizze per essere i fondi illiquidi.
La contraente conveniva in giudizio l’impresa di assicurazione domandando in via principale la nullità dei contratti per violazione degli artt. 21 e 23 TUF e 1325, 1418 c.c. ovvero per violazione dell’art. 1322 c.c., con conseguente diritto alla restituzione dell’intero importo investito, in subordine la risoluzione dei contratti per violazione degli artt. 1453 c.c. e delle regole di condotta previste dal TUF e dalla normativa Consob.
Si costituiva in giudizio l’impresa di assicurazione la quale eccepiva (i) che la contrente era stata informata mediante apposito set documentatale che la linea di investimento era allocata in OICR, (ii) che la contraente aveva effettuato investimenti nei fondi indicati in linea con il proprio profilo, (iii) che le prestazioni delle polizze erano collegate alle performance dei fondi, (iv) di aver informato la contraente dell’illiquidità dei prodotti, (v) la sottoscrizione di un contratto in forma scritta avente ad oggetto le polizze per cui è causa.
L’impresa di assicurazione chiedeva, quindi, il rigetto delle domande formulate dall’attrice.

La decisione 

Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda di nullità delle polizze Unit-Linked proposta dalla contraente sul presupposto che, a prescindere dalla natura finanziaria o assicurativa dell’intermediario, si applicano gli artt. 21 e 23 TUF qualora non sussista la garanzia della restituzione del capitale investito al verificarsi dell’evento assicurato (tipicamente la morte del soggetto assicurato).
Secondo il Tribunale, le suddette polizze Unit-Linked non avrebbero natura assicurativa ma finanziaria, in quanto i risultati del prodotto non dipendono dal rischio demografico, ovvero quando e se si verifichi l’evento assicurato (ad esempio la morte dell’assicurato), ma dalle sole dinamiche dei mercati e dal rendimento delle quote di fondo assegnate al contraente in conseguenza della sottoscrizione delle polizze.
Se, dunque, il rischio del prodotto è soltanto a carico del contrente le polizze Unit-Linked hanno natura finanziaria e richiedono la sottoscrizione di un contratto quadro che regoli il collocamento dei prodotti finanziari presso il cliente sottoscrittore. In assenza del contratto quadro, tutte le operazioni di investimento compiute dal contraente devono ritenersi nulle, con diritto del contraente alla restituzione di tutti i premi versati.