Cedolare secca

La vicenda

La vicenda trae origine dall’impugnativa proposta avverso due distinti avvisi di accertamento emessi nei confronti di un locatore, relativi agli anni 2015 e 2016, con i quali l’Agenzia delle Entrate richiedeva una maggiore IRPEF rispetto a quella versata, per aver il locatore applicato il regime agevolativo della c.d. cedolare secca di cui all’art. 3 D. Lgs. 23/2011 in assenza dei requisiti.
In particolare, secondo l’Agenzia dell’Entrate il contratto di locazione concluso tra il locatore e il conduttore, una società di capitali, per esigenze abitative e familiari dell’amministratore delegato della società non poteva essere assoggettato al regime agevolativo su richiamato.
Il contribuente proponeva impugnazione con distinti ricorsi avverso i suddetti avvisi di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze.
Con sentenza n. 141/2021, la Commissione adita rigettava il ricorso proposto per l’anno 2015 e, con sentenza n. 20/2022, accoglieva quello proposto per l’anno 2016.
Il contribuente e l’Agenzia delle Entrate impugnavano le sentenze nelle quali erano risultati soccombenti dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana, la quale, previa riunione dei procedimenti, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia e rigettava l’impugnazione proposta dal contribuente.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D. Lgs. 23/2011, per non avere la Corte di Secondo Grado ritenuti sussistenti i presupposti applicativi del regime agevolativo.

La decisione 

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dal contribuente, ritenendo che il locatore ha diritto di accesso al regime di cui all’art. 3 D. Lgs. 23/2011 anche nell’ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale.
La Corte precisava, inoltre, che l’esclusione dal regime agevolativo prevista ex art. 3, comma 6, D. Lgs. 23/2011 non poteva trovare applicazione, in quanto la stessa si riferisce alle sole ipotesi in cui la locazione dell’immobile ad uso abitativo sia effettuata dal locatore nell’esercizio di una attività di impresa o di arti o professioni.
L’irrilevanza della qualifica del conduttore, quale esercente o meno un’attività d’impresa o professionale, trova conferma anche nel successivo comma 6-bis dell’art. 3 D. Lgs. 23/2011.
La Suprema Corte ha enunciato, pertanto, il seguente principio di diritto “in tema di redditi da locazione, il locatore può optare per il regime della c.d. cedolare secca anche nell’ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale, ed in particolare per le esigenze abitative dei suoi dipendenti, atteso che l’esclusione di cui all’art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 23/2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell’esercizio di una attività d’impresa o di arti e professioni”.